martedì 10 maggio 2016

STATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE “BIANCOCANDITO”

STATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE “BIANCOCANDITO”

ARTICOLO 1
E' costituita l'Associazione Culturale denominata “Biancocandito” con sede in Padova, via A. Fiorazzo n.15 ter.
ARTICOLO 2
L'Associazione Culturale “Biancocandito” è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti della legge 7 dicembre 2000, n.383 e delle leggi regionali, statali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti dell'Associazione e costituisce la regola fondamentale di comportamento verso gli altri aderenti e all'esterno dell'Associazione, che deve essere improntato a spirito di solidarietà, a correttezza e a buona fede. Esso costituisce inoltre la regola fondamentale dell'attività dell'Associazione stessa. Il consiglio direttivo ha facoltà di adottare e modificare un Regolamento di esecuzione dello statuto, per la disciplina di aspetti organizzativi più particolari. L'associazione Culturale “Biancocandito” intende operare nel campo della promozione culturale e umana e ha la finalità di promuovere iniziative e attività di carattere educativo, formativo, culturale e ricreativo. Le sue attività prevalenti consistono nell'organizzazione, a favore degli associati e di terzi, di incontri, dibattiti, conferenze, seminari, gruppi di studio e in ogni altra attività, anche permanente, che sia inerente alle proprie finalità e che ne consenta la migliore realizzazione. In particolare, l'Associazione intende inoltre impegnarsi nella programmazione e svolgimento di centri estivi, feste e altre manifestazioni volte allo sviluppo culturale e fisico delle persone. In via accessoria e strumentale al perseguimento dei suddetti scopi, l'Associazione potrà, ove necessario, procedere alla gestione temporanea o permanente di locali e strutture ricettive in genere destinate allo svolgimento delle dette attività. L'associazione, inoltre, sempre in vista del raggiungimento delle sue finalità e in ragione del suo legame ideale e funzionale con altre Associazioni del territorio, mette a disposizione di queste le proprie strutture e il proprio lavoro, al fine di consentire alle predette, anche attraverso forme di sostegno e finanziamento e in particolare attraverso la promozione e gestione dell'adesione delle stesse, di svolgere al meglio le loro attività e raggiungere i loro obiettivi. Ai sensi dell'art. 30 della legge n. 383/00, l'Associazione può svolgere le suddette attività statutarie anche mediante convenzioni da stipularsi con Enti pubblici.
ARTICOLO 3
L'Associazione non persegue fini di lucro. E' vietata ogni forma di distribuzione tra gli associati, diretta o indiretta, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.
Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere innanzitutto impiegati per l'ulteriore realizzazione delle attività di cui all'articolo precedente e di quelle ad esse direttamente connesse. Gli utili eventualmente risultanti dal bilancio consuntivo annuale saranno reinvestiti per il proseguimento degli scopi e delle attività dell' Associazione.
ARTICOLO 4
Possono aderire all'Associazione tutte le persone, di ambo i sessi, che siano mosse da spirito di solidarietà sociale, che condividano le finalità dell'Associazione e intendano collaborare per il loro raggiungimento, che ne accettino lo statuto e il suo eventuale regolamento attuativo.
Il dichiarato collegamento genetico, ideale e morale è requisito essenziale per l'ammissione all'Associazione culturale “Biancocandito”.
Gli associati devono rinnovare annualmente la loro adesione e hanno l'obbligo di versare, contestualmente all'adesione o al suo rinnovo, la quota associativa determinata annualmente da Consiglio direttivo. Gli associato sono liberi di aderire o recedere dall'Associazione in qualsiasi momento. Non è ammessa la categoria degli associati temporanei e la quota associativa è intrasmissibile.




ARTICOLO 5
Gli associati svolgeranno la propria attività prevalentemente in modo personale, spontaneo e gratuito, salvo l'eventuale rimborso delle sole spese effettivamente sostenute per l'attività prestata a favore dell'Associazione, nei limiti stabiliti dalla stessa. In caso di necessità, l'Associazione potrà avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente degli associati o di terzi.
ARTICOLO 6
Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal fondo di dotazione che ammonta ad Euro 500,00 (Cinquecento virgola zero zero) indisponibili, destinati a fondo patrimoniale di garanzia per i terzi che instaurino rapporti con l'Associazione. L'Associazione può prendere in locazione o in comodato beni mobili, immobili e mobili registrati di proprietà degli associati o di terzi
ARTICOLO 7
Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite dalle quote sociali degli associati, dagli eventuali contributi degli associati e di terzi privati, dalle eventuali sovvenzioni e contributi dello Stato e di enti o istituzioni pubbliche o private anche finalizzate al sostegno di specifiche attività o progetti, dagli eventuali contributi dell'Unione Europea e di altri organismi internazionali, dalle entrate provenienti dalle varie attività svolte anche in regime di convenzione con enti pubblici, dai proventi derivanti dalle cessioni di beni e servizi agli associati e ai terzi. L'Associazione può ricevere erogazioni liberali in denaro, servizi e donazioni, e può accettare con beneficio di inventario lasciti testamentari. Le delibere di accettazione sono assunte dal Consiglio direttivo e attuate dal Presidente, al quale spetta compiere i relativi atti giuridici.
ARTICOLO 8
L'Associazione risponde con il proprio patrimonio delle obbligazioni assunte e dei danni cagionati dai propri organi nell'esercizio delle proprie funzioni e nel perseguimento dei propri scopi. Essa può assicurarsi contro ogni tipo di responsabilità civile derivante a sé e ai propri organi dall'esercizio delle proprie attività.
ARTCOLO 9
L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal consiglio direttivo il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio.
ARTICOLO 10
Gli organi sociale dell'Associazione sono l'Assemblea degli associati, Il consiglio direttivo e il Presidente.
ARTICOLO 11
Gli associati sono convocati in Assemblea dal Presidente almeno una volta all'anno, entro il 30 (trenta) aprile , in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, mediante comunicazione scritta diretta a ciascun associato anche a mezzo di posta elettronica, oppure mediante pubblicazione nel blog dell'Associazione “Biancocandito” dell'avviso di conda almeno un decimo degli associati, ai sensi dell'art. 20 del Cod. Civ.
ARTICOLO 12
Hanno diritto d'intervenire all'Assemblea tutti gli associati, anche di minore età, che risultino regolarmente iscritti all'Associazione al 31 dicembre dell'anno precedente, e che non abbiano nel frattempo perduto la qualità di associato. Gli associati possono farsi rappresentare da altri associati anche se membri del consiglio direttivo salvo, in questo caso, per l'approvazione di bilanci e le deliberazioni in merito a responsabilità di consiglieri.
ARTICOLO 13
L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua mancanza, dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi, l'Assemblea nomina il proprio presidente. Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario e , se lo richiede il caso, due scrutatori. Spetta a chi presiede l'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe e, in genere, il diritto di intervento all'Assemblea. Le Assemblee sono validamente costituite e deliberano su tutte le materie, compresa la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto, con le maggioranze previste dall'art. 21 primo comma Cod. Civ., da calcolarsi esclusivamente tra gli associati di maggiore età che risultino regolarmente iscritti all'Associazione al 31 dicembre dell'anno precedente e che non abbiano nel frattempo perduto la qualità di associato.
Dalle riunioni di Assemblea si redige su apposito libro processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed, eventualmente, dagli scrutatori e del quale ogni associato potrà estrarre copia.
ARTICOLO 14
L'Assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione, sulla nomina dei componenti del Consiglio direttivo, sulle eventuali modifiche dello statuto e su quant'altro ad essa demandato per legge o per statuto.
ARTICOLO 15
L'Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo che può essere composto dai tre ai cinque membri eletti dall'Assemblea tra gli associati di maggiore età e che resta in carica per la durata di 1 anno e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; i suoi membri sono rieleggibili. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio direttivo. In caso di dimissioni, esclusione o decesso di un consigliere, il Consiglio direttivo, alla prima riunione, provvede alla sua sostituzione chiedendone la conferma alla prima riunione successiva dell'Assemblea. Il nuovo consigliere nominato dal Consiglio direttivo decade automaticamente dalla carica allo scadere del mandato del Consiglio direttivo stesso.
ARTICOLO 16
Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, senza limitazioni. Esso procede pure all'assunzione di eventuali dipendenti e compila il Regolamento per il funzionamento dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.
ARTICOLO 17
Il Consiglio direttivo nomina nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente e un Segretario. Nessun compenso è dovuto a Presidente, Vicepresidente e Segretario. Il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario possono essere rinominati. Il Presidente, tuttavia, non può svolgere più di due mandati consecutivi.
ARTICOLO 18
Il Consiglio direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque, almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e preventivo e alle quote sociali. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente, in assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi, dal più anziano di età dei presenti. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza del Consiglio direttivo e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede. Dalle riunioni del Consiglio direttivo verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che verrà sottoscritto dal presidente e dal Segretario e del quale ogni associato potrà estrarre copia.
ARTICOLO 19
Il Presidente, ed in sua assenza o impedimento il Vicepresidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo; nei casi urgenti può esercitare i poteri del Consiglio direttivo, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione, da convocarsi nei successivi sessanta giorni.
ARTICOLO 20

Lo scioglimenti dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, da destinarsi in ogni caso esclusivamente per finalità di utilità sociale, è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. L'assemblea dei soci a maggioranza assoluta provvede alla nomina di uno o più liquidatori. Le maggioranze sono da calcolarsi esclusivamente tra gli associati di maggiore età che risultino regolarmente iscritti all'Associazione al 31 dicembre dell'anno precedente e che non abbiano nel frattempo perduto la qualità di associato.

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