STATUTO
ASSOCIAZIONE CULTURALE “BIANCOCANDITO”
ARTICOLO
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E'
costituita l'Associazione Culturale denominata “Biancocandito”
con sede in Padova, via A. Fiorazzo n.15 ter.
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2
L'Associazione
Culturale “Biancocandito” è disciplinata dal presente statuto e
agisce nei limiti della legge 7 dicembre 2000, n.383 e delle leggi
regionali, statali e dei principi generali dell'ordinamento
giuridico.
Lo
Statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti dell'Associazione e
costituisce la regola fondamentale di comportamento verso gli altri
aderenti e all'esterno dell'Associazione, che deve essere improntato
a spirito di solidarietà, a correttezza e a buona fede. Esso
costituisce inoltre la regola fondamentale dell'attività
dell'Associazione stessa. Il consiglio direttivo ha facoltà di
adottare e modificare un Regolamento di esecuzione dello statuto, per
la disciplina di aspetti organizzativi più particolari.
L'associazione Culturale “Biancocandito” intende operare nel
campo della promozione culturale e umana e ha la finalità di
promuovere iniziative e attività di carattere educativo, formativo,
culturale e ricreativo. Le sue attività prevalenti consistono
nell'organizzazione, a favore degli associati e di terzi, di
incontri, dibattiti, conferenze, seminari, gruppi di studio e in ogni
altra attività, anche permanente, che sia inerente alle proprie
finalità e che ne consenta la migliore realizzazione. In
particolare, l'Associazione intende inoltre impegnarsi nella
programmazione e svolgimento di centri estivi, feste e altre
manifestazioni volte allo sviluppo culturale e fisico delle persone.
In via accessoria e strumentale al perseguimento dei suddetti scopi,
l'Associazione potrà, ove necessario, procedere alla gestione
temporanea o permanente di locali e strutture ricettive in genere
destinate allo svolgimento delle dette attività. L'associazione,
inoltre, sempre in vista del raggiungimento delle sue finalità e in
ragione del suo legame ideale e funzionale con altre Associazioni del
territorio, mette a disposizione di queste le proprie strutture e il
proprio lavoro, al fine di consentire alle predette, anche attraverso
forme di sostegno e finanziamento e in particolare attraverso la
promozione e gestione dell'adesione delle stesse, di svolgere al
meglio le loro attività e raggiungere i loro obiettivi. Ai sensi
dell'art. 30 della legge n. 383/00, l'Associazione può svolgere le
suddette attività statutarie anche mediante convenzioni da
stipularsi con Enti pubblici.
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L'Associazione
non persegue fini di lucro. E' vietata ogni forma di distribuzione
tra gli associati, diretta o indiretta, di utili o avanzi di
gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita
dell'Associazione.
Gli
eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere innanzitutto
impiegati per l'ulteriore realizzazione delle attività di cui
all'articolo precedente e di quelle ad esse direttamente connesse.
Gli utili eventualmente risultanti dal bilancio consuntivo annuale
saranno reinvestiti per il proseguimento degli scopi e delle attività
dell' Associazione.
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Possono
aderire all'Associazione tutte le persone, di ambo i sessi, che siano
mosse da spirito di solidarietà sociale, che condividano le finalità
dell'Associazione e intendano collaborare per il loro raggiungimento,
che ne accettino lo statuto e il suo eventuale regolamento attuativo.
Il
dichiarato collegamento genetico, ideale e morale è requisito
essenziale per l'ammissione all'Associazione culturale
“Biancocandito”.
Gli
associati devono rinnovare annualmente la loro adesione e hanno
l'obbligo di versare, contestualmente all'adesione o al suo rinnovo,
la quota associativa determinata annualmente da Consiglio direttivo.
Gli associato sono liberi di aderire o recedere dall'Associazione in
qualsiasi momento. Non è ammessa la categoria degli associati
temporanei e la quota associativa è intrasmissibile.
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Gli
associati svolgeranno la propria attività prevalentemente in modo
personale, spontaneo e gratuito, salvo l'eventuale rimborso delle
sole spese effettivamente sostenute per l'attività prestata a favore
dell'Associazione, nei limiti stabiliti dalla stessa. In caso di
necessità, l'Associazione potrà avvalersi di prestazioni di lavoro
autonomo o dipendente degli associati o di terzi.
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Il
patrimonio dell'Associazione è costituito dal fondo di dotazione che
ammonta ad Euro 500,00 (Cinquecento virgola zero zero) indisponibili,
destinati a fondo patrimoniale di garanzia per i terzi che instaurino
rapporti con l'Associazione. L'Associazione può prendere in
locazione o in comodato beni mobili, immobili e mobili registrati di
proprietà degli associati o di terzi
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Le
risorse economiche dell'Associazione sono costituite dalle quote
sociali degli associati, dagli eventuali contributi degli associati e
di terzi privati, dalle eventuali sovvenzioni e contributi dello
Stato e di enti o istituzioni pubbliche o private anche finalizzate
al sostegno di specifiche attività o progetti, dagli eventuali
contributi dell'Unione Europea e di altri organismi internazionali,
dalle entrate provenienti dalle varie attività svolte anche in
regime di convenzione con enti pubblici, dai proventi derivanti dalle
cessioni di beni e servizi agli associati e ai terzi. L'Associazione
può ricevere erogazioni liberali in denaro, servizi e donazioni, e
può accettare con beneficio di inventario lasciti testamentari. Le
delibere di accettazione sono assunte dal Consiglio direttivo e
attuate dal Presidente, al quale spetta compiere i relativi atti
giuridici.
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L'Associazione
risponde con il proprio patrimonio delle obbligazioni assunte e dei
danni cagionati dai propri organi nell'esercizio delle proprie
funzioni e nel perseguimento dei propri scopi. Essa può assicurarsi
contro ogni tipo di responsabilità civile derivante a sé e ai
propri organi dall'esercizio delle proprie attività.
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L'esercizio
finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla
fine di ogni esercizio verranno predisposti dal consiglio direttivo
il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio.
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Gli
organi sociale dell'Associazione sono l'Assemblea degli associati, Il
consiglio direttivo e il Presidente.
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11
Gli
associati sono convocati in Assemblea dal Presidente almeno una volta
all'anno, entro il 30 (trenta) aprile , in occasione
dell'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, mediante
comunicazione scritta diretta a ciascun associato anche a mezzo di
posta elettronica, oppure mediante pubblicazione nel blog
dell'Associazione “Biancocandito” dell'avviso di conda almeno un
decimo degli associati, ai sensi dell'art. 20 del Cod. Civ.
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Hanno
diritto d'intervenire all'Assemblea tutti gli associati, anche di
minore età, che risultino regolarmente iscritti all'Associazione al
31 dicembre dell'anno precedente, e che non abbiano nel frattempo
perduto la qualità di associato. Gli associati possono farsi
rappresentare da altri associati anche se membri del consiglio
direttivo salvo, in questo caso, per l'approvazione di bilanci e le
deliberazioni in merito a responsabilità di consiglieri.
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L'Assemblea
è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua mancanza,
dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi, l'Assemblea nomina il
proprio presidente. Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario
e , se lo richiede il caso, due scrutatori. Spetta a chi presiede
l'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe e, in genere,
il diritto di intervento all'Assemblea. Le Assemblee sono validamente
costituite e deliberano su tutte le materie, compresa la modifica
dell'atto costitutivo e dello statuto, con le maggioranze previste
dall'art. 21 primo comma Cod. Civ., da calcolarsi esclusivamente tra
gli associati di maggiore età che risultino regolarmente iscritti
all'Associazione al 31 dicembre dell'anno precedente e che non
abbiano nel frattempo perduto la qualità di associato.
Dalle
riunioni di Assemblea si redige su apposito libro processo verbale
firmato dal Presidente e dal Segretario ed, eventualmente, dagli
scrutatori e del quale ogni associato potrà estrarre copia.
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14
L'Assemblea
delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e
direttive generali dell'Associazione, sulla nomina dei componenti del
Consiglio direttivo, sulle eventuali modifiche dello statuto e su
quant'altro ad essa demandato per legge o per statuto.
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L'Associazione
è amministrata da un Consiglio direttivo che può essere composto
dai tre ai cinque membri eletti dall'Assemblea tra gli associati di
maggiore età e che resta in carica per la durata di 1 anno e scade
alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio
relativo all'ultimo esercizio della loro carica; i suoi membri sono
rieleggibili. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio
direttivo. In caso di dimissioni, esclusione o decesso di un
consigliere, il Consiglio direttivo, alla prima riunione, provvede
alla sua sostituzione chiedendone la conferma alla prima riunione
successiva dell'Assemblea. Il nuovo consigliere nominato dal
Consiglio direttivo decade automaticamente dalla carica allo scadere
del mandato del Consiglio direttivo stesso.
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Il
Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione
ordinaria e straordinaria dell'associazione, senza limitazioni. Esso
procede pure all'assunzione di eventuali dipendenti e compila il
Regolamento per il funzionamento dell'Associazione, la cui osservanza
è obbligatoria per tutti gli associati.
ARTICOLO
17
Il
Consiglio direttivo nomina nel proprio seno un Presidente, un
Vicepresidente e un Segretario. Nessun compenso è dovuto a
Presidente, Vicepresidente e Segretario. Il Presidente, il
Vicepresidente e il Segretario possono essere rinominati. Il
Presidente, tuttavia, non può svolgere più di due mandati
consecutivi.
ARTICOLO
18
Il
Consiglio direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo
ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei
suoi membri e comunque, almeno una volta all'anno per deliberare in
ordine al bilancio consuntivo e preventivo e alle quote sociali. Il
Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente, in assenza dal
Vicepresidente, in assenza di entrambi, dal più anziano di età dei
presenti. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza
effettiva della maggioranza del Consiglio direttivo e il voto
favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità,
prevale il voto di chi presiede. Dalle riunioni del Consiglio
direttivo verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che
verrà sottoscritto dal presidente e dal Segretario e del quale ogni
associato potrà estrarre copia.
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19
Il
Presidente, ed in sua assenza o impedimento il Vicepresidente,
rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in
giudizio, cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del
Consiglio direttivo; nei casi urgenti può esercitare i poteri del
Consiglio direttivo, salvo ratifica da parte di questo alla prima
riunione, da convocarsi nei successivi sessanta giorni.
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20
Lo
scioglimenti dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, da
destinarsi in ogni caso esclusivamente per finalità di utilità
sociale, è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di
almeno tre quarti degli associati. L'assemblea dei soci a maggioranza
assoluta provvede alla nomina di uno o più liquidatori. Le
maggioranze sono da calcolarsi esclusivamente tra gli associati di
maggiore età che risultino regolarmente iscritti all'Associazione al
31 dicembre dell'anno precedente e che non abbiano nel frattempo
perduto la qualità di associato.
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